1. All'articolo 34 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di adozione o» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dal momento dell'ingresso in Italia, e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli enti autorizzati, assistono, secondo le modalità indicate nei protocolli di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi»;
c) il comma 3 è abrogato.